Art. 7.
1. La società per azioni concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari
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occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono autorizzati ad effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie e alle norme che regolano la loro attività ordinaria.
3. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.